Libro Secondo - Dei Delitti in Particolare - Titolo XI Dei Delitti Contro la Famiglia
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1)
Il delitto è punibile a querela del marito. (2)
(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 126/1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
(2) La Corte costituzionale con sentenza n. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo del presente articolo.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.
(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.
(1) Vedi nota relativa all'art. 559 c.p.
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.
(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p..
Estinguono altresì il reato:
1) la morte del coniuge offeso;
2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 luglio 2007, n. 30151, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 26 febbraio 2008, n. 8413, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 23 giugno 2008, n. 25591, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 27 agosto 2009, n. 33492, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38127, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 9 novembre 2009, n. 42631, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 novembre 2009, n. 43288 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 2 febbraio 2010, n. 4395.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 settembre 2007, n. 34460, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13 settembre 2007, n. 34674, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19 novembre 2007, n. 42648, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38778 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 18 gennaio 2010, n. 2100.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 29 agosto 2007, n. 33624, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 settembre 2007, n. 34460, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 ottombre 2007, n. 38962, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 18 marzo 2008, n. 12129, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 maggio 2008, n. 20647, Cassazione penale, sez. III, sentenza 7 luglio 2008, n. 27469, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 18 settembre 2008, n. 35862, Corte d'Appello di Salerno, sez. penale, sentenza 8 gennaio 2009, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 13 febbraio 2009, n. 6490, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 3 marzo 2009, n. 9531, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38125, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 10 ottobre 2009, n. 40385 e Cassazione Penale, sez. III, sentenza 9 marzo 2010, n. 9242.
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 4 novembre 2009, n. 42370.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto glia nni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 29, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94