Libro Secondo - Dei Delitti in Particolare - Titolo III Dei Delitti Contro l'Amministrazione della Giustizia
Articoli┃361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 318 - 368 - 369 - 370 - 371 - 371Bis - 371Ter - 372 - 373 - 374 - 374Bis - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 388Bis - 388Ter - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 393Bis - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria . Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.
_______________
Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38111.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1).
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
_______________
Cfr. Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 30 ottobre 2007, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 gennaio 2008, n. 3922, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13 giugno 2008, n. 24114, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 26 gennaio 2009, n. 3427 e Cassazione penale, sez. VI, sentenza 8 settembre 2009, n. 34821.
Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
_______________
Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 21 maggio 2008, n. 20328 e Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38107.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza , e questa non è stata presentata.
_______________
Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 30 aprile 2008, n. 17631.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.
(1) Le parole: “nonché dall’art. 378” sono state inserite dall’art. 1, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n. 94
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. (2)
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. (2)
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
(1) La precedente rubrica. “Subornazione” è stata così modificata dall’attuale art. 14, comma 1, della L. 16 marzo 2006, n. 146
(2) Questo comma è stato inserito dall’art. 14, comma 2, della L. 16 marzo 2006, n. 146
_______________
Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 10 settembre 2009, n. 35150.
(1) Articolo inserito dall’art. 20 della L. 1 marzo 2001, n. 63
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
_______________
Cfr. Tribunale di Palermo, sentenza 7 agosto 2007, n. 762, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 18 ottobre 2007, n. 38516 e Cassazione penale, sez. VI, sentenza 25 marzo 2010, n. 11473.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
La pena è aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
_______________
Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 7 dicembre 2007, n. 45992 e Cassazione civile, SS.UU., sentenza 12 marzo 2008, n. 6530.
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato da una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.
_______________
Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14 febbraio 2008, n. 7208, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 6 marzo 2008, n. 10381, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 18667 e Corte Costituzionale, sentenza 20 marzo 2009, n. 75.
(1) Articolo inserito dall’art. 17 della L. 5 ottobre 2001, n. 367
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.
_______________
Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 luglio 2007, n. 30983, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 maggio 2008, n. 18733 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 luglio 2008, n. 30027.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.
La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
La pena è diminuita:
1)se il colpevole è un prossimo congiunto;
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 21, della L. 15 luglio 2009, n. 94
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
_______________
Cfr. Tribunale di Palermo, sentenza 7 agosto 2007, n. 762.
Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
_______________
Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38109.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
(1) Articolo aggiunto è stato aggiunto dall’art. 1, comma 9, della L. 15 luglio 2009, n. 94
La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
Il duellante è punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.
Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso. La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durate il combattimento.
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
Non sono punibili:
1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.