Libro Sesto - Della Tutela dei Diritti - Titolo V Della Prescrizione e della Decadenza
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 27 aprile 2007, n. 10046.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2007, n. 16658, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 settembre 2007, n. 19355, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 583, Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 29 gennaio 2009, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 23 aprile 2009, n. 9695 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2009, n. 16463.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15069.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 29 maggio 2008, n. 14350.
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; (1)
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 24 luglio 1998, n. 322 ha dichiarato l'illegittimità del presente numero nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 marzo 2009, n. 5818.
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
2) in tempo di guerra contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2211 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 maggio 2009, n. 11743.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 4 settembre 2007, n. 18570 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 maggio 2009, n. 11743.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 marzo 2007, n. 7847 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2010, n. 1687.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
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Cfr. Tribunale di Lecce, sez. II civile, sentenza 5 dicembre 2007, n. 1787 e Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 11 novembre 2009, n. 23843.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2007, n. 16658, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 583 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 ottobre 2009, n. 22291.
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi(1);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. (1)
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
(1) Comma così sostituito dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134.
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; (1)
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
5) dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; (1)
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 16 aprile 2008, n. 10071.
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 marzo 2007, n. 7847.