Libro Quarto - Delle Obbligazioni - Titolo I Delle Obbligazioni in Generale
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Cfr. Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, sentenza 18 maggio 2009, Tribunale di Roma, sentenza 23 settembre 2009 e Tribunale di Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009
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Cfr. Tribunale di Trapani, sez. civile, sentenza 30 agosto 2007, Tribunale di Mantova, sentenza 27 maggio 2008, Tribunale di Mantova, sentenza 19 settembre 2008, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2009, n. 10741, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16322 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20106.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 settembre 2007, n. 18723, Tribunale di Trapani, sez. civile, sentenza 30 agosto 2007, Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 17 aprile 2008, n. 978, Tribunale di Mantova, sentenza 19 settembre 2008, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 aprile 2009, n. 8151 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1538.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12424.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12424.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 giugno 2007, n. 13113.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
4) che in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
Il debitore dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 9 marzo 2009, n. 5624.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 giugno 2007, n. 13953, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21140, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 marzo 2008, n. 7857, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 aprile 2008, n. 9817, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24791, Corte di Appello di Firenze, sentenza 19 gennaio 2009, n. 60, Tribunale di Brindisi, sentenza 2 febbraio 2009, sentenza 10 febbraio 2009, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 febbraio 2009, n. 3773, Tribunale di Bari, sentenza 26 marzo 2009, Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 7 maggio 2009, n. 1518, Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, sentenza 18 maggio 2009, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15895, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16322, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2009, n. 16463, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 settembre 2009, n. 20324, Tribunale di Roma, sentenza 23 settembre 2009, Tribunale di Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 settembre 2009, n. 20954, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 gennaio 2010, n. 13, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1538 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 marzo 2010, n. 5190.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 maggio 2008, n. 11872, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 806 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 2 luglio 2009, n. 15503.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21140, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 17 gennaio 2008, n. 867, Tribunale di Milano, sez. V civile, sentenza 4 marzo 2008, n. 2847, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 ottobre 2008, n. 25266, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 febbraio 2009, n. 4491, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 aprile 2009, n. 9344, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 maggio 2009, n. 12354, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16322, Tribunale di Roma, sez. XI, sentenza 13 luglio 2009, Tribunale di Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23053, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 gennaio 2010, n. 13 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 gennaio 2010, n. 920.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2007, n. 14573, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 ottobre 2007, n. 22317, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 gennaio 2009, n. 1166 e Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 29 aprile 2009, n. 10018.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 15 maggio 2007, n. 11189 e Tribunale di Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9233, Corte d'Appello di Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007, Tribunale di Roma, sez. XII, sentenza 3 giugno 2008, n. 11335, Tribunale di Chieti, sentenza 12 gennaio 2009, n. 21, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 aprile 2009, n. 8016, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 1° luglio 2009, n. 15405 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18800.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 marzo 2007, n. 7403, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 luglio 2007, n. 4025, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 gennaio 2008, n. 1068, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 2 aprile 2008, n. 8486, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19427, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 maggio 2009, n. 12547, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16322, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 settembre 2009, n. 20415, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 settembre 2009, n. 20949, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 9 novembre 2009, n. 23726, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 18 novembre 2009, n. 44165, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 5 maggio 2010, n. 10895 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 maggio 2010, n. 12714.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 giugno 2007, n. 13953, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36502, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15895 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2009, n. 20825.
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2209 e Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, ordinanza 25 marzo 2010.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21141, Corte d'Appello di Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 11466.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
(1) Vedi D.M. 7.12.2010 che stabilisce la misura del saggio degli interessi legali all'1,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 11466.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2008, n. 14813.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 luglio 2009, n. 16920.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 giugno 2008, n. 15484.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.
Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23061.
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 giugno 2008, n. 16810.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.