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Libro Quinto - Del Lavoro - Titolo I Della Disciplina delle Attività Professionali
Capi┃I - II - III
Articoli┃2060 - 2061 - 2062


Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative(1).

(1) L'ordinamento corporativo è stato sopresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(1) L'ordinamento corporativo è stato sopresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2063. Oggetto.
Art. 2064. Formazione e pubblicazione.
Art. 2065. Efficacia.
Art. 2066. Inderogabilità.

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha soppresso dell'ordinamento corporativo
Art. 2067. Soggetti.
Art. 2068. Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo.
Art. 2069. Efficacia.
Art. 2070. Criteri di applicazione.
Art. 2071. Contenuto.
Art. 2072. Deposito e pubblicazione.
Art. 2073. Denunzia.
Art. 2074. Efficacia dopo la scadenza.
Art. 2075. Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento.
Art. 2076. Contratto collettivo annullabile.
Art. 2077. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.
Art. 2078. Efficacia degli usi.
Art. 2079. Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto.
Art. 2080. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria.
Art. 2081. Norme equiparate al contratto collettivo.