Libro Primo - Delle Persone e della Famiglia - Titolo VIII Dell'Adozione di Persone Maggiori di Età
Articoli┃291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 314/2 - 314/3 - 314/4 - 314/5 - 314/6 - 314/7 - 314/8 - 314/9 - 314/10 - 314/11 - 314/12 - 314/13 - 314/14 - 314/15 - 314/16 - 314/17 - 314/18 - 314/19 - 314/20 - 314/21 - 314/22 - 314/23 - 314/24 - 314/25 - 314/26 - 314/27 - 314/28
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione. (1)
(1) Comma abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito. (1)
(1) Comma abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. (1)
Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2001, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 296. (1)
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
(1) Comma abrogato dalla Legge 5 giugno 1967, n. 431.
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.
L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.
Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Le istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo la sospensione della patria potestà.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.
Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/6.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 314/8 sono rimaste inadempiute.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.
La sentenza di appello è impugnabile con il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto per un periodo pari a quello della sospensione.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.
La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all'articolo 314/15.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
L'azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.
Il provvedimento dell'affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
D'ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge. Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al secondo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.